Franchising Wikipedia, definizione di franchising e sua formula

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova impresa ma non vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato.

Tratto da Wikipedia

Il franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da una parte un’azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall’altra una società o una persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula.

L’azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi di una determinata marca od insegna, concede all’affiliato, in genere rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l’affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto dall’affiliante all’affiliato in cambio del pagamento di una percentuale sul fatturato (royalty) e/o di una commissione di ingresso (fee) insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.

In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129.



Cenni storici

Il moderno franchising si è diffuso a partire dagli anni trenta con l’affermazione di grandi catene di ristoranti, ed è letteralmente esploso negli anni cinquanta con lo sviluppo di catene di fast food. Attualmente si nota la tendenza alla formazione di grandi catene in franchising nel settore della rivendita al dettaglio e in parallelo la crescente diffusione del cosiddetto franchising solidale, in cui il l’azienda affiliante si impegna a destinare l’intero ammontare delle royalty versate dagli affiliati al finanziamento di progetti di solidarietà, spesso in collaborazione con associazioni umanitarie.

Vantaggi

Il franchising consente all’ azienda madre l’indiscutibile vantaggio di avere una crescita più veloce rispetto ad uno sviluppo tradizionale. Infatti parte degli investimenti, l’eventuale scelta delle location, la gestione del personale e soprattutto parte del rischio di impresa si ripartiscono fra le due strutture (azienda madre e azienda figlia).

Il franchising è anche una soluzione che consente di derogare a normative antitrust che impongono limiti alla quota di mercato detenibile da una singola società, una distanza e un bacino di utenza minimo fra due punti vendita dello stesso comparto merceologico (della medesima società oppure di marchi differenti). Infatti, il negozio in franchising è proprietà di un soggetto differente dal marchio distributore, il quale in questo modo ottiene un maggiore numero di sbocchi sul mercato. I costi di struttura della filiale sono poi a carico dell’affiliato, con relativo vantaggio di risparmio per l’affiliante.

Il franchising nel diritto italiano

Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall’art. 1 della legge n. 129/04, come quel contratto tra due soggetti giuridici economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.



Definizioni

L’art. 1 della legge n. 129/2004 contiene le definizioni degli elementi essenziali del contratto di franchising. Viene, così, definito:

  • il know-how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate dell’affiliante;
  • il diritto d’ingresso (entrance fee) quale cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;
  • le royalties come una percentuale commisurata al giro d’affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all’affiliante;
  • beni dell’affiliante: i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

 

Forma e contenuto del contratto

L’art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.

Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente indicare:

  • l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
  • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  • l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale;
  • la specifica descrizione del know-how;
  • l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
  • la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.

Con riferimento al contenuto del contratto di franchising siccome tipizzato dal legislatore, resta da comprendere quale sorte spetti a contratti di franchising stipulati in forma scritta che difettino di alcuno degli elementi indicati dall’art. 3 della legge n. 129/2004 (ad esempio che difetti dell’indicazione dell’ammontare dell’investimento iniziale – peraltro, sovente, dipendente da scelte imprenditoriali direttamente rimesse all’affiliato o dell’indicazione delle condizioni di rinnovo). Resta, cioè, da comprendere se le parti, nella loro autonomia negoziale, possano dar vita a schemi contrattuali atipici che si discostino dalla tipizzazione del contratto di franchising proposta dal legislatore.



Obblighi d’informazione a carico dell’affiliante

Il legislatore ha anche posto, a carico dell’affiliante, specifici obblighi informativi precontrattuali, imponendogli di fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da una serie di documenti:

  • i principali dati relativi all’affiliante e, previa richiesta, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo);
  • una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto del contratto di franchising;
  • la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni;
  • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell’affiliante.

Ulteriori obblighi a carico delle parti

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell’ambito delle trattative e nello svolgimento del rapporto. In particolare:

  • è previsto un obbligo di riservatezza a carico dell’affiliato e un obbligo di informazione a carico dell’affiliante;
  • l’affiliato non può trasferire la sede, se essa risulta dal contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo cause di forza maggiore.

 

Informazioni false e annullamento del contratto

Il comportamento dell’affiliante che fornisca informazioni false all’affiliato è qualificabile come comportamento doloso e, ai sensi dell’art. 1439 c.c., può determinare l’annullamento del contratto su domanda dell’affiliato.

Tale specifica sanzione prevista per il caso delle false informazioni lascia, peraltro, aperta la questione relativa alle conseguenze, non già di false informazioni ma, ed è il caso certamente più frequente, di omesse informazioni o di reticenza. Si potrebbe, in tal caso, ipotizzare un inadempimento contrattuale e la possibilità di risolvere il contratto qualora l’inadempimento si configuri come di non scarsa importanza, avuto conto dell’interesse dell’affiliato (art. 1455 c.c.).
Alcuni suggerimenti nella stipula del contratto

Nella stipula di contratti di franchising, soprattutto nella materia dei servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi che si possono rivelare decisivi per il successo dell’ “affare”.

In primo luogo è bene definire ambiti ed estensioni della clausola di esclusiva eventualmente prevista nel contratto di franchising. Di norma essa è reciproca e, cioè, vincola il franchisee a non vendere beni (o prestare servizi) in concorrenza con quelli del franchisor e lo obbliga a non venderli (o prestarli) al di fuori del territorio assegnato e, dall’altra, vincola il franchisor a non vendere beni (o prestare servizi) nel territorio assegnato al franchisee personalmente o attraverso altri franchisees. Si tratta di una condizione importante in quanto l’esclusiva “non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve, di volta in volta essere prevista dalle parti”(così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).

In secondo luogo, è bene regolamentare la durata del contratto. A tale riguardo può essere stipulato un contratto a tempo indeterminato – ed occorrerà allora disciplinare il diritto di recesso – o un contratto a tempo determinato – ed occorrerà allora disciplinare la facoltà di rinnovo. La durata del contratto dovrebbe, in ogni caso, essere tale da consentire al franchisee l’ammortamento degli investimenti effettuati (art. 3, comma 3, legge n. 129/2004).

Nella definizione dell’oggetto del contratto di franchising occorrerà avere particolare cura nella descrizione dell’insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che individuano i prodotti e servizi del franchisor (il cosiddetto know-how). Tale minuta descrizione agevolerà il rispetto dell’indirizzo commerciale e dell’obbligo di esclusiva da parte del franchisee.

Sempre nella definizione dell’oggetto del contratto di franchising sarà bene definire analiticamente il tipo di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna ad offrire (ad es. prevedendo sessioni formative del personale dei franchisees).

È bene prevedere, nel contratti di franchising, l’obbligo, per il franchisee, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di rapporto, con l’impegno di adeguare l’aspetto del proprio esercizio, i segni distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle eventuali variazioni che il franchisor imponesse all’intera rete. È inoltre essenziale definire, nell’ambito del contratto di franchising, con precisione (nell’interesse di entrambe le parti) l’ambito dell’obbligo di riservatezza sul know-how trasferito. È bene concordare l’obbligo del rispetto di determinati standard di qualità e definire le modalità di verifica dei suddetti standard.

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